Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha emanato ieri una nuova ordinanza, la n. 21 del 17 maggio 2020, che fa seguito alle Linee guida nazionali da seguire per il proseguo della fase 2. La nuova ordinanza entra in vigore oggi abrogando tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione e sarà valida fino al prossimo 7 giugno.
L’ordinanza consente tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e adotta come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate il 16 maggio scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.
Le attività a cui si fa riferimento sono quelle che operano nei settori della ristorazione, del turismo, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio e commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Il mancato rispetto delle Linee guida determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione e l’applicazione delle sanzioni previste per legge.
Per quanto riguarda il settore della ristorazione, l’ordinanza precisa che sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per le attività di catering bisognerà aspettare il prossimo 8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento l’ individuazione di locali pubblici o privati adeguati. Fino a quella data tuttavia i titolari potranno svolgere le attività propedeutiche all’apertura.
Non è ancora essere stabilita la data di inizio della stagione balneare ma i gestori degli stabilimenti balneari sono autorizzati ad attivarsi per preparare il riavvio delle attività nel rispetto delle dovute precauzioni. In aggiunta a quanto indicato nelle Linee guida nazionali, l’ordinanza regionale dà la possibilità di affittare le cabine a più persone non appartenenti alla stessa famiglia a patto che siano messe in atto tutte le procedure necessarie di rispetto delle distanze e sanificazione.
Sono consentite inoltre le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
Se tutto procede bene, la ripresa di eventi e manifestazioni di carattere culturale, ludico e fieristico e delle attività congressuali , in luogo pubblico o aperto al pubblico, è fissata per il prossimo 8 giugno 2020. Già da oggi sono, invece, autorizzate le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Anche in questo caso, sarà necessaria una distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e ci sarà l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Dall’8 giugno 2020 inoltre sarà autorizzata l’apertura di discoteche, teatri e cinema all’aperto. Dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al Dpcm del 17 maggio.
Nei giorni festivi rimarranno chiusi al pubblico tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.
I titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30) o rinunciare al giorno di chiusura settimanale dove questo può aiutarli a riavviare la propria attività e garantire il servizio al pubblico.
In merito agli spostamenti, si ribadisce la possibilità di movimento all’interno del territorio regionale ma sempre con l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute. Chiunque arriva in Sicilia, dovrà continuare a registrarsi ul sito internet www.siciliacoronavirus.it e rimanere in isolamento obbligatorio, senza ricevere visite, per essere poi sottoposto a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.
Sono consentite le attività sportive individuali. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020.
L’art 23 dell’ordinanza regionale è dedicato invece all’uso della mascherina che “è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”. Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Per quanto riguarda la città di Marsala, l’obbligatorietà dell’uso della mascherina nei luoghi pubblici o aperti al pubblico si somma all’ordinanza emanata pochi giorni fa dal Sindaco Alberto Di Girolamo nella quale si stabilisce che l’uso della mascherina nel Comune di Marsala è obbligatoria sia nei locali che nei luoghi aperti al pubblico, nei trasporti pubblici e privati se si portano con sé persone non conviventi, nei luoghi all’aperto. L’uso della mascherina non è obbligatorio nei casi in cui si effettua attività fisica ma bisogna averla con sé per indossarla prima e dopo.