Com’è noto, l’epidemia da COVID-19 ha comportato gravi problemi oltre che per le aziende e le attività produttive, anche per le famiglie, stante, ad esempio, la chiusura delle scuole e degli asili. Al riguardo è stato previsto, oltre ad un congedo parentale, anche il “bonus baby sitting”.
Al fine di fare chiarezza sull’argomento, abbiamo intervistato l’avv. Camilla Alabiso: “Il congedo parentale è previsto per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 15 giorni complessivi – ci ha detto Camilla -, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di chiusura degli asili e delle scuole. Ne può usufruire alternativamente uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica ai figli disabili in situazione di gravità accertata. Durante il congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito, nonché una contribuzione figurativa. Possono usufruire del congedo anche i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Del congedo può usufruire anche il genitore adottivo e quello affidatario, nonché colui che abbia in collocamento temporaneo minori”.
Cos’è, invece, il bonus baby sitting?: “Si tratta di un bonus erogato dall’INPS (ma anche da alcune casse previdenziali di professionisti) per l’acquisto di servizi di baby-sitting, in favore di figli di età inferiore a dodici anni, per il periodo di chiusura degli asili e delle scuole e sempreché uno dei genitori non abbia usufruito del congedo parentale. Il bonus viene riconosciuto anche per babysitter con i quali sia già in essere un regolare rapporto di lavoro”.
Chi ne può beneficiare?: “I dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi, i dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari), i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari. L’essenziale è che il minore non abbia superato, alla data del 5 marzo 2020,i 12 anni di età, a meno che non si tratti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, per i quali non vale tale limite”.
A quanto ammonta il bonus?: “E’ pari a €.600,00, per una sola volta e a prescindere dal numero dei figli. Per i lavoratori del settore sanitario, invece,è pari a €.1.000,00”.
Come e a chi si presenta la domanda?: “La domanda si presenta all’INPS. Preliminarmente il genitore beneficiario e il/la babysitter si devono registrare al sito INPS che provvederà al rilascio di apposito PIN anche in modalità semplificata (d.l. 8-4-2020 n.23, art.35), ossia interamente in modalità telematica, evitando così di dover attendere, come normalmente accade, che la seconda parte del PIN venga recapitata tramite posta ordinaria. Acquisito tale PIN, il genitore e il/la babysitter devono conseguire la titolarità di un “libretto di famiglia” e, quindi, registrarsi alla sezione “prestazioni occasionali” dello stesso sito INPS. Quindi, il genitore può presentare domanda per il bonus nell’apposita sezione del sito, oppure tramite patronati, o anche telefonicamente (numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)”.
Avv. Alabiso, ha accennato al “libretto di famiglia”, di cosa si tratta?: “Si tratta di un libretto nominativo “virtuale” dove l’INPS, a seguito della comunicazione del genitore di avere usufruito della prestazione di baby sitting, versa, entro il 15 del mese successivo,il compenso corrispondente sotto forma di voucher di €.10,00 cadauno,che possono poi essere riscossi dal baby sitter anche semplicemente con l’indicazione dell’IBAN del proprio conto corrente”.