La dott.ssa M.Y. di di 37 anni di Agrigento, laureata in economia e commercio con il voto di 110 e lode, a distanza di circa nove anni dal conseguimento della laurea ha ricevuto dall’Università di Palermo una nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento di alcuni esami sostenuti anche dodici anni prima; nella citata nota l’Università asseriva che a seguito di verifiche effettuate si erano riscontrate delle anomalie nella registrazione degli insegnamenti presenti nel piano di studi per il conseguimento del diploma di laurea in Economia e Commercio.
La commercialista agrigentina ha presentato le proprie controdeduzioni, ma dopo oltre un anno le veniva comunicato il decreto rettorale di annullamento in autotutela di quattro esami ed il conseguente annullamento in autotutela del titolo accademico. La commercialista proponeva allora un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Gerlando Alonge, contro l’Università degli Studi di Palermo, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto rettorale.
In particolare gli avvocati Rubino e Alonge hanno lamentato la violazione della legge sull’esercizio del potere di autotutela, sotto il profilo della tardività del procedimento, nonchè una grave forma di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, senza alcuna effettiva valutazione delle articolate deduzioni procedimentali prodotte.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Già in sede cautelare il Tar Sicilia aveva accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sulla ricorrente, alla luce della ricaduta sulla posizione lavorativa della donna. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alonge, sotto il profilo della tardività del provvedimento impugnato, per avere l’Università superato il termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela, nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Università ascoltato i membri della commissione d’esame per verificare con gli stessi le rispettive sottoscrizioni. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar la commercialista agrigentina potrà continuare regolarmente la propria attività lavorativa mentre l’Università degli Studi di Palermo dovrà provvedere alla refusione del contributo unificato alla ricorrente.