I Sig.ri T.G., T. F., T.S., T.A.M., tutti originari di Agrigento, ricevevano in donazione dal padre un edificio composto da cinque elevazioni fuori terra, ubicato nella attuale zona B della Valle dei Templi di Agrigento.
Tale edificio era stato realizzato e completato dal donante nel 1983, seppur in assenza di un valido titolo edilizio, il quale, tuttavia era stato sanato a distanza di anni nel 2004, mediante il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.
Nondimeno, nel 2021, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in recepimento di una nota della Soprintendenza, notificava a ciascuno dei predetti proprietari l’ingiunzione di pagamento delle somme di denaro ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 42/2004, in ragione della asserita maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive in questione.Conseguentemente, detti proprietari ritenendo illegittime le sanzioni pecuniarie disposte nei loro confronti, con il patrocinio degli Avv. ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, onde attenerel’annullamento delle ingiunzioni di pagamento dispostedall’Assessorato regionale.
Durante il processo, gli Avv.ti Rubino, Airò e De Marco Capizzi, censuravano l’illegittimità, sotto vari profili delle ingiunzioni di pagamento disposte nei confronti dei ricorrenti.
In particolare, detti difensori rilevano in giudizio come Il pagamento dell’importo di cui all’art. 167 del D.lgs n. 42/2004essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo questi gli effettivi costruttori dell’opera considerata abusiva.
Inoltre, i predetti legali, in difesa dei propri assistiti rilevano come alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022(pubblicata in G.U. 30 marzo 2022, n. 13) doveva ritenersi chenon avrebbero potuto irrogarsi le sanzioni pecuniarie in questione essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
Inoltre, sempre gli Avv.ti Rubino, Airò e De Marco Capizzi censuravano come soltanto con l’entrata in vigore della L. 431/1985 (c.d. Legge Galasso), i vincoli archeologici erano stati sottoposti anche a tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/1939;dunque, l’applicazione della sanzione paesaggistica rispetto a delle opere realizzate e comunque ultimate prima dell’entrata in vigore della L. 431/1985 doveva considerarsi manifestatamente illegittima.
Ebbene, con le sentenze depositate in data 2.05.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Airò e De Marco Capizzi, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato le sanzioni pecuniarie previstedall’art. 167 del D.lgs n. 42/04 illegittimamente irrogate ai ricorrenti.