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TAR Palermo condanna il Comune di Agrigento: via libera alla realizzazione di un nuovo supermercato in viale Cannatello anche in assenza di pianificazione attuativa

Il sig. G.V. proprietaria di un terreno, sito in Agrigento in Viale Cannatello, ha presentato  la richiesta di permesso a costruire al Comune di Agrigento per la realizzazione di un fabbricato destinato ad ospitare una media struttura commerciale.

Secondo la posizione del Comune di Agrigento, tuttavia, la richiesta di permesso di costruire non poteva essere accolta in quanto, l’area classificata come “D5 Direzionale e Terziario di espansione” doveva preventivamente essere sottoposta a pianificazione attuativa (cd. prescrizione esecutiva).

Pertanto, prima dell’adozione di uno strumento urbanistico di dettaglio, da parte dello stesso Comune, sull’area non sarebbe stato possibile realizzare alcun intervento in via diretta da parte del proprietario dell’area.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. G.V., con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso al TAR Palermo deducendo l’illegittimità dell’operato del Comune di Agrigento.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, hanno sostenuto che la mancata adozione della prescrizione esecutiva n° 3, prevista nel  P.R.G. approvato nel 2009, dovuta all’inerzia pluriennale del Comune di Agrigento e non poteva giustificare il provvedimento di diniego.

Inoltre, la difesa del sig. G.V., ha esposto che ad oggi la zona risulta già sufficientemente urbanizzate e pertanto, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/2016, anche in assenza di pianificazione attuativa,  può essere rilasciato un permesso di costruire convenzionato.

Il TAR Palermo, in esito ad apposita CTU, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, ha annullato il diniego adottato dal Comune di Agrigento affermando che è ben possibile, come sostenuto dal ricorrente, lo svolgimento dell’attività edificatoria in questione tramite il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, atteso che il lotto di cui si discute, può comunque qualificarsi in termini di “area residua” di processi di edificazione e trasformazione all’interno di un ambito sottoposto dai piani urbanistici a pianificazione attuativa (di tipo pubblico), mai redatta e non più attuabile.

Con la medesima pronuncia, il TAR Palermo ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente ed al pagamento delle spese di CTU.

Per effetto della sentenza del TAR Palermo, previa la verifiche di dettaglio del progetto, il sig. G.V. potrà ottenere il permesso di costruire richiesto.

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