Con il via libera del decreto-legge, che avvia “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, cambiano le regole per la sospensione dei medici (e di tutti i professionisti della sanità) non ancora vaccinati contro il covid-19. Accertamento dell’inadempienza e sospensione dall’esercizio della professione (dei medici-chirurgi e odontoiatri) passano in capo agli Omceo provinciali per il tramite della Federazione nazionale Fnomceo, che opererà in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, avvalendosi della piattaforma nazionale Digital green certificate (Dgc).
Qualora dalla banca dati centralizzata il medico non risultasse vaccinato (anche con la terza dose), l’Omceo competente lo inviterà al rispetto dell’obbligo vaccinale. Avrà tempo cinque giorni per produrre la documentazione che provi l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento, ovvero di avere già presentato richiesta di vaccinazione. La somministrazione deve comunque avvenire entro 20 giorni dall’invito.
Decorsi i cinque giorni, qualora l’Ordine abbia accertato l’inadempimento vaccinale, verrà data comunicazione alla Fnomceo e al datore di lavoro, determinando l’immediata sospensione dall’esercizio della professione, con relativa annotazione nell’albo di riferimento.
La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose). Per i medici che hanno invece già completato il ciclo vaccinale primario, la sospensione sarà efficace fino alla somministrazione della terza dose, che dovrà comunque avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il medico sospeso non potrà percepire alcuna retribuzione o altro compenso.
Il presidente dell’Omceo di Palermo Toti Amato, membro del direttivo della Fnomceo, ricorda ai giovani medici che una volta entrato in vigore il decreto “la certificazione verde covid19 è un requisito necessario per potersi iscrivere all’Ordine”.