Con atto di citazione del 2023 la Procura Regionale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana ha contestato ai Dott.ri Sciacca Gaetano, Garigali Giovanna, e Lo Conti Venerando, in qualità di Dirigenti in servizio presso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, la causazione di un asserito danno erariale corrispondente alla complessiva somma pari a euro 398.753,13, in quanto nella loro qualità di Dirigenti apicali non avrebbero esitato alcuni procedimenti sanzionatori nel termine di prescrizione previsto dalla l. 689/1981.
In particolare, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti ha contestato al Dott. Lo Conti Venerando, n.q. di Dirigente in servizio presso il I.T.L. di Messina, negli anni dal 2012 al 2014, e successivamente dal 2019 al 2022, l’asserita mancata adozione di numerose ordinanze di ingiunzione di all’art. 18 della L. n. 89/81, relative agli anni dal 2013 al 2014, entro il termine prescrizionale di 5 anni.
Proprio per tale ragione la Procura ha convenuto in giudizio tutti i dirigenti che si erano avvicendati negli incarichi apicali nel corso dei cinque anni dal momento dell’accertamento fino alla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
Al fine di difendere la propria posizione in ordine a tale giudizio il Dirigente Lo Conti ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali nel corso del processo volto ad accertare una eventuale responsabilità amministrativa hanno dedotto l’infondatezza della prospettazione accusatoria della Procura Regionale della Corte dei Conti e la non imputabilità dei fatti contestati al Dirigente loro assistito.
Preliminarmente, gli Avv.ti Rubino e Valenza nel corso del predetto giudizio di danno erariale hanno evidenziato che i fatti oggetto di accertamento da parte della Procura Regionale erano emersi solo grazie alla diligenza e alla correttezza del proprio assistito, il quale, a seguito di una ricognizione generale dell’arretrato delle pratiche in lavorazione, disposta in occasione del suo re insediamento nell’incarico avvenuto nel 2019, aveva notato che con riferimento a più di 300 rapporti relativi ad illeciti contravvenzionali contestati o notificati negli anni 2013 e 2014, non erano state emesse le ordinanze ingiunzioni da parte del dirigente del Servizio pro tempore che lo aveva preceduto (il Dott. Sciacca Gaetano), con conseguente mancato introito di sanzioni pecuniarie.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza nel corso del giudizio hanno eccepito la non imputabilità dei fatti contestati dalla Procura Contabile al Dirigente Lo Conti in quanto, nel periodo in cui l’incarico era stato ricoperto dall’ing. Lo Conti l’Ufficio aveva sempre mantenuto un elevato grado di produttività.
Inoltre, in ossequio al principio cronologico nella organizzazione del lavoro, nel corso del 2013 e del 2014, l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo potuto definire i procedimenti avviati con gli accertamenti dello stesso anno, dovendo invece dare la priorità ai procedimenti più risalenti.
Al contrario, il Dott. Lo Conti Venerando era tenuto ad esitare i procedimenti pendenti da un lasso maggiore di tempo ed oramai prossimi alla scadenza.
Pertanto, i predetti legali hanno evidenziato come in forza del criterio cronologico, l’Ing. Lo Conti Venerando non avrebbe materialmente potuto definire i procedimenti così recenti in soli due anni, ma che tale responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere al più al Dirigente subentrante, ovvero al Dott. Sciacca, in servizio presso l’ITL di Messina negli anni dal 2015 al 2019.
Ed ancora, gli Avv.ti Rubino e Valenza altresì hanno evidenziato come compete al Dirigente subentrante, appena insediatosi, l’onere di avviare una ricognizione dello stato dell’attività svolta, in modo da predisporre gli eventuali correttivi ed assicurare un costante monitoraggio.
In totale adesione alle difese degli Avv.ti Rubino e Valenza, con Sentenza del 18.12.2023, la Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha accertato che la condotta posta in essere dai Dott.ri Lo Conti e Garigali Giovanna non risulta macroscopicamente differente da quella da quella che ci si sarebbe potuti attendere da un dirigente pubblico al loro posto, non potendo gli stessi essere ritenuti responsabili per il danno di responsabilità erariale a loro imputato.
Per l’effetto, il Giudice ha accertato la responsabilità del dott. Sciacca Gaetano, in quanto ricopriva l’incarico al momento in cui il termine per la prescrizione è spirato, applicando altresì il potere riduttivo.
Pertanto, il solo dott. Sciacca Gaetano è stato condannato al pagamento di un importo pari alla metà del danno erariale originariamente contestato, e che ammonta ad euro 116.438,38.