domenica, Novembre 17, 2024
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A Castelvetrano si possono sfamare i randagi solo nella propria strada o quartiere, l’Oipa chiede l’annullamento della limitazione

Nella stessa istanza, chiede al primo cittadino un incontro con i propri rappresentanti locali per uno scambio di valutazioni e osservazioni sulle disposizioni prese dal Comune a partire da luglio, con la prima ordinanza sul tema, che vietava in generale di alimentare gli animali vaganti.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), tramite il proprio Ufficio legale, ha chiesto al sindaco di Castelbuono (PA), Mario Cicerol’annullamento dell’ordinanza n. 133 dello scorso 17 agosto nella sola parte in cui dispone che gli animali randagi si possano sfamare esclusivamente “nella propria strada o nel proprio quartiere”. Nella stessa istanza, chiede al primo cittadino un incontro con i propri rappresentanti locali per uno scambio di valutazioni e osservazioni sulle disposizioni prese dal Comune a partire da luglio, con la prima ordinanza sul tema che vietava in generale di alimentare gli animali vaganti “così evitando, ove possibile, potenziali successivi contenziosi legali”.

L’Oipain questi giorni ha ricevuto diverse richieste d’intervento da parte di volontari di Castelbuono, che lamentano la limitazione prevista poiché di difficile applicazione: gli animali, come si sa, hanno bisogno di essere seguiti e accuditi da liberi volontari che esercitano la propria attività senza in alcun modo gravare sulla spesa pubblica ma, al contrario, supportando la stessa Amministrazione Comunale titolare anche di una responsabilità istituzionale in materia di randagismo.

«Non sussiste nel territorio di Castelbuono alcun pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini che giustifichi l’emissione di una tale ordinanza sindacale nella parte in cui limita l’esercizio dell’attività di volontariato soltanto nella propria strada o nel proprio quartiere», spiega l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa. «Questa limitazione integra una violazione della libera circolazione delle persone associata, nel caso di specie, all’attività di volontariato – quest’ultima riconosciuta dal decreto legislativo n. 117/2017 Codice del Terzo Settore -, così pure dalla Carta Costituzionale che prevede all’art. 18 la libertà dei cittadini di associarsi. Infine, la stessa Costituzione, com’è noto, all’articolo 16 sancisce anche la libertà di circolazione dei cittadini».

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