SINDACO
Premesso che il commercio su aree pubbliche in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18;
Visto il “Regolamento per il commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.108 del 14 ottobre 2021, che stabilisce le forme di commercio su aree pubbliche e autorizzazioni e comunicazioni;
Preso atto dei notevoli disagi e malumori dei commercianti e titolari di esercizi commerciali, che vedono ridotti notevolmente i loro introiti, causa del dilagante fenomeno dell’abusivismo ambulante svolto indiscriminatamente in ogni angolo della città in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare;
Considerato che in Z.T.L., per agevolare le attività economiche ivi presenti, insistono numerose concessioni per l’occupazione del suolo pubblico che determinano una delimitazione della circolazione pedonale, e che la presenza di ambulanti nè delimitano ulteriormente tale circolazione creando, anche, condizioni di intralcio per i mezzi di Emergenza e di Polizia;
Ritenuto opportuno e necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari delle attività economiche presenti nel centro storico, ai quali l’afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, oltre alla possibilità di rendere fruibili e scorrevoli le vie del centro storico agli stessi turisti, affinché possano godere al meglio delle bellezze dei palazzi storici presenti in loco;
Ritenuti insufficienti gli strumenti regolamentari posti a tutela dell’Ente al fine di reprimere e/o prevenire il dilagante fenomeno dell’abusivismo commerciale svolto su aree pubbliche in forma itinerante al centro Storico;
Vista la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti dell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere la violata legalità;
Visto l’art. 8 c. 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18, la quale sancisce che: “l’esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
Ritenuto che le ragioni sopra indicate costituiscono motivi di interesse pubblico, richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale n.18/95, le limitazioni ed i divieti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che con la presente Ordinanza si adottano;
VISTA la Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18; VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1996, n.2; VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.28; VISTI:
· l’articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
· l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
· l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
· l’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267;
· l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92;
Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia
Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato
ORDINA
1) L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è interamente vietato nelle seguenti strade e vie limitrofe:
Corso Vittorio Emanuele; Via Torrearsa;
Via Garibaldi;
Piazza Notai;
Via Argentieri;
Via della Cuba; Piazzetta Cuba;
Via Barone Sieli Pepoli; Via delle Arti;
Piazza Saturno; Piazza Lucatelli;
Piazza ex Mercato del Pesce.
2) In tutti casi, lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata in tutta la Z.T.L. del Centro Storico.
3) Lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o eventi di valore archeologico, storico artistico ed ambientale;
4) In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili, il Sindaco può consentire la deroga ai divieti posti con la presente ordinanza, anche se solo per alcune categorie;
5) Chiunque non osservanza le limitazioni e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, come integrato dall’art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 e dalle consequenziali deliberazioni locali (Deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 08 luglio 2019), ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
DISPONE
La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.