L’Associazione Siciliantica, ha impugnato, innanzi il TAR Palermo, i provvedimenti di autorizzazione alla coltivazione di una cava nel territorio di Agira in provincia di Enna, rilasciati dal Dipartimento regionale dell’energia alla Fassa. s.r.l..
La società si costitutiva nel giudizio proposto dall’associazione, tuttavia, il TAR Palermo riteneva fondato il ricorso e per l’effetto ha annullato i provvedimenti che autorizzavano la Fassa s.r.l. all’apertura della cava.
La Fassa s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Tommaso Marchese al fine di proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal TAR Palermo poiché lesiva degli interessi della stessa società.
Gli avvocati Rubino, Alfieri e Marchese, con l’atto di appello, hanno censurato la sentenza del TAR, rilevando in particolare l’erroneità della stessa nella misura in cui riconosce la legittimazione ad agire dell’associazione Siciliantica.
Inoltre, sempre gli avvocati Rubino, Alfieri e Marchese censuravano la parte della sentenza resa in primo grado in merito all’asserita fondatezza del vizio di incompetenza del dipartimento regionale al rilascio del provvedimento che sostanzialmente autorizzava la società all’apertura della cava.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Tommaso Marchese, ha accolto l’appello, con un’interessante ed articolata sentenza, proposto dalla società Fassa s.r.l..
In particolare, il CGA, aderendo alla tesi proposta dagli avvocati Rubino, Alfieri e Marchese, ha ritenuto l’associazione priva della legittimazione a proporre il ricorso avverso i provvedimenti di autorizzazione alla coltivazione della cava e ciò in quanto la stessa non ha dato dimostrazione di possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa, oltre che nel rispetto di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2020.
Il CGA, inoltre, ha ritenuto, condividendo gli assunti formulati dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Tommaso Marchese con l’atto di appello, di accogliere anche il motivo relativo alla legittimità del provvedimento reso dal Dipartimento regionale che autorizzava la Fassa s.r.l. all’apertura della cava.
Il CGA, nel riformare anche nel merito la sentenza resa dal TAR Palermo, ha condannato l’associazione Siciliantica al pagamento delle spese legali liquidate in euro 8.000 in favore della società ed ulteriori 8.000 euro in favore dell’amministrazione regionale.
Per effetto dell’importante sentenza resa dal C.G.A., la Fassa s.r.l. potrà procedere alla coltivazione della cava sita ad Agira.