La sig.ra T.E. è proprietaria di un’unità immobiliare sita in Agrigento, all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Agrigento.
Nel 2014, durante l’esecuzione di lavori di ripristino, regolarmente assentiti dal Comune di Agrigento, l’immobile è crollato.
Successivamente, il Comune di Agrigento con permesso di costruire del luglio 2021, ha approvato il progetto di fedele ricostruzione dell’immobile crollato, consentendo, tra l’altro,il miglioramento delle strutture portanti da realizzarsi in cemento armato.
Per la tipologia di intervento, il Comune di Agrigento, alla luce della normativa vigente aveva ritenuto che l’intervento in questione, ai sensi del D.P.R. 31/2017 non rientrasse tra quelli soggetti a preventivo parere da parte della Soprintendenza.
Nel corso dei lavori, tuttavia, a seguito di un esposto, il Comune di Agrigento ha sospeso i lavori ritenendo opportuno di dover acquisire il parere della competente Soprintendenza.
La Soprintendenza di Agrigento, nel mese di gennaio 2022 , sulla richiesta del Comune di Agrigento, ha espresso parere negativo ritenendo che l’intervento proposto, nella parte in cui prevede una modifica delle strutture portanti dell’edificio, sarebbe risultato in contrasto con l’art. 16 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Particolareggiato del Centro storico (P.P.C.S.) del Comune di Agrigento, secondo il quale sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione soltanto “con l’uso di tecnologie analoghe al preesistente”.
A seguito del parere della Soprintendenza, il Comune di Agrigento oltre a confermare la sospensione dei lavori, ha disposto la revoca dei titoli edilizi rilasciati in precedenza ed ha intimato l’integrale demolizione delle opere realizzate.
A questo punto, la sig.ra T.E. con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo deducendo diversi motivi di censura rispetto all’operato del Comune e della Soprintendenza di Agrigento.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, oltre a contestare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e le regole che disciplinano il potere di autotutela in tema di titoli edilizi, hanno censurato nel merito il parere della Soprintendenza di Agrigento rilevando come fosse frutto di una lettura erronea delle disposizioni del P.P. del Centro Storico e che, in ogni caso, le valutazioni della Soprintendenza intimata non avrebbero potuto spingersi sino a valutare aspetti non meramente architettonici (ma strutturali, come nel caso di specie) del progetto.
In accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, il TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati.
In esito alla trattazione del merito, il TAR Palermo ha confermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla sig.ra T.E. rilevando come il parere della Soprintendenza sia stato reso secondo una lettura errata della previsioni del Piano Particolareggiato del Centro Storico e che lo stesso dovesse limitarsi a valutare il solo inserimento del progetto sul contesto circostante, con esclusione di ogni valutazione urbanistica o strutturale.
Con la predetta decisione il TAR Palermo ha annullato i provvedimenti inibitori e repressivi adottati nei confronti della sig.ra E.T. ed ha condannato la Soprintendenza ed il Comune di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio.