Nel 2017, il Legislatore Regionale Siciliano a distanza di ben 17 anni dall’istituzione dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2014, procedeva alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli 11 Consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.
Predisposti tutti gli atti propedeutici all’attuazione dell’importante riforma la Giunta Regionale adottava lo schema tipo di Statuto e il Regolamento di organizzazione.
Approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana lo schema tipo dello Statuto e del Regolamento di organizzazione veniva sancita la formale costituzione sia del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.
Ebbene, lamentando un asserito pregiudizio derivante dall’accorpamento dei Consorzi di Bonifica, i Dirigenti e i Capi di Settore del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, tra cui l’Ing. Pieralberto Guarino, impugnavano innanzi al TAR Sicilia – Palermo gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, per ottenerne la declaratoria di nullità.
Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con il patrocinio dell’Avvocato Giuseppe Ribaudo.
Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino e Ribaudo, deducevano, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcuno interesse ad agire, non avendo subito alcuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi.
Entrambe le difese dei Consorzi rilevavano, inoltre e nel merito, l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità di tutti gli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei citati Consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi come sancite dell’art. 21 septies, della L. n. 241/90.
Ebbene, con sentenza del 29.05.2023, il TAR –Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Ribaudo, ha rigettato il ricorso proposto dall’Ing. Pieralberto Guarino e dagli altri ricorrenti, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile.
Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.