Sono entrate in vigore il 16 settembre 2022 alcune norme previste dalla recente riforma della giustizia tributaria stabilita con la legge n.130/2022 relative al primo e al secondo grado del processo tributario. Esse riguardano:
– la denominazione degli organi decisori che ora sono denominati corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e non più commissioni tributarie ;
– udienze: si tengono in presenza ma possono essere tenute a distanza se tutte la parti costituite lo chiedono. Invece, si tengono a distanza le udienze riguardanti le richieste di sospensione ma le parti possono chiedere che vengano tenute in presenza; su tale richiesta decide il giudice;
– la ripartizione dell’onere della prova fra contribuente ed ente impositore: onde mettere fine ai dubbi fin ora sussistenti circa la provocatio ad opponendum degli atti di accertamento, è stato espressamente previsto che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è
contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando
non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati;
– la mediazione che, a n orma dell’art.17bis del D.lgs.546/92, può essere proposta dal ricorrente con il ricorso, oppure dall’organo destinatario nel caso in cui non intende accogliere tale proposta. Essa ora rileva ai fini del pagamento delle spese processuali che devono essere poste a carico della parte che non accetta la proposta
di mediazione formulata da controparte e che soccombe in base alle ragioni esposte in essa;
– il rigetto immotivato da parte dell’ente impositore del ricorso-reclamo o della proposta di mediazione del ricorrente: in tal caso il funzionario può essere soggetto ad un procedimento di responsabilità amministrativa;
– la richiesta di sospensione cautelare: essa deve essere trattata dal Collegio entro trenta giorni dalla sua presentazione (ma non più nel termine di 180 giorni da tale presentazione) e deve essere decisa nella stessa udienza di trattazione in camera di consiglio, con ordinanza motivata non impugnabile, che deve essere immediatamente comunicata alle parti a conclusione dell’udienza medesima.
Per i ricorsi notificati in data successiva al 16 settembre 2022:
– prova testimoniale: essa è ora ammissibile nella forma dellatestimonianza scritta su fatti diversi da quelli attestati da pubblico ufficiale;
– proposta conciliativa di una delle parti: se essa viene accettata, le spese del giudizio sono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione; se essa non viene accettata senza giustificato motivo, l’altra parte viene condannata alle spese del giudizio maggiorate del 50 per cento,
ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;
– conciliazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro: essa può essere formulata anche dalla corte di giustizia tributaria in udienza o fuori udienza;
Entrerà in funzione l’1 gennaio 2023 il giudice monocratico a cui saranno devolute le controversie fino a 3.000 euro introdotte con ricorsi che saranno notificati da quella data.
Nino Alabiso
Corte Giustizia Tributaria Trapani