Firmata dal Sindaco Massimo Grillo la nuova ordinanza, predisposta dal Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, con la quale vengono rimodulate le linee guida e gli orari per l’attività di intrattenimento musicale e le diffusioni sonore nelle discoteche, nei pub, nelle sale da ballo e nei lidi balneari.
“Con l’ordinanza si disciplina l’intrattenimento musicale nelle discoteche e nei lidi balneari al fine di assicurare la civile convivenza fra quanti vogliono ascoltare musica in questi locali e quanti, invece, intendono riposarsi – precisa il Sindaco Grillo. In ogni caso gli operatori di queste attività sono tenuti all’osservanza dei limiti di emissione sonora”.
L’ordinanza, specificatamente riguarda:
– Sale da ballo, discoteche e similari potranno diffondere musica dal lunedì al giovedì fino alle ore 02,00, nelle giornate di Venerdì e Sabato fino alle ore 03,00, domenica e giorni festivi fino alle ore 02,00;
– Stabilimenti balneari e ogni altro esercizio pubblico rientrante nella tipologia C della L. 287/91della L. 287/91, potranno far musica dal lunedì al giovedì fino alle ore 01,00, nelle giornate di Venerdì e Sabato fino alle ore 02,00, domenica e giorni festivi fino alle ore 01,00.
In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 , 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall’articolo 4, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00 .
Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall’articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall’art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza ( anche di una singola prescrizione ) comporteranno l’immediata inibizione dell’attività musicale – sia all’aperto che al chiuso – nei confronti dell’esercizio ritenuto responsabile, con le seguenti modalità: alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. Alla seconda violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
E’ da precisare che questo nuovo dispositivo non si applica ai bar, alle gelaterie, ai ristoranti, ai caffè ed esercizi pubblici similari per i quali è già vigente un precedente provvedimento che potrebbe comunque essere integrato nei prossimi giorni per sopravvenute nuove esigenze.