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Mazara,Tributi locali: proposta di rinvio al primo gennaio 2021

Randazzo: “mi appello al partito della responsabilità e del buonsenso nell’approvazione”

“A Sindaco, Giunta e a tutto il Consiglio, chiedo di correggere insieme questa stortura approvata da tutti con leggerezza non consci delle conseguenze economiche che avrebbe avuto sulle attività da mesi chiuse e in ginocchio. A momenti straordinari occorrono provvedimenti urgenti e straordinari. Nel caso del suolo pubblico nel settore della ristorazione in genere costretti in zona gialla a lavorare solo all’aperto rischiamo di non farli riaprire compromettendo centinaia di posti di lavoro e danneggiando la stagione turistica. Le imprese sono al collasso. C’è malcontento e disperazione, oggi non siamo nelle condizioni di chiedere un solo euro a nessuno. Al netto delle posizioni politiche di ognuno di noi chiedo a tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, questo importante atto di vicinanza alle nostre imprese posticipando gli effetti di questo Regolamento,  necessario ma oggi inopportuno,  dato che lo stesso Decreto Legge 34 del 30 Aprile 2019 convertito con Legge n.58 del 28 Giugno 2019 non obbliga i comuni a disporre di questo strumento nell’immediato” 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rag Vito Gancitano 

Epc Al Sindaco Dott. Salvatore Quinci e a tutta la Giunta Municipale 

A tutti i Capigruppo consiliari 

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA URGENTE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 31 MARZO 2021 

Con la presente, 

io sottoscritto GIORGIO RANDAZZO, Consigliere comunale della Città di Mazara del Vallo, iscritto al “Gruppo Misto”, 

VISTO ART. 15 TER comma 1 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»  che così recita: “…Gli  enti   locali   competenti   al   rilascio   di   licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attivita’, uniche o  condizionate, concernenti attivita’ commerciali o produttive possono disporre,  con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza  in esercizio siano  subordinati  alla  verifica  della  regolarita’  del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti…” 

RILEVATA la NON imposizione della predetta previsione normativa da parte del legislatore che di fatto da ampia libertà regolamentare agli Enti Locali nel disporre o meno di tale strumento rivolto al contrasto  dell’evasione dei tributi nei confronti dei contribuenti ; 

CONSTATATO che l’Ente può in qualsiasi momento disporre, senza limitazione alcuna , dei tradizionali strumenti di riscossione e accertamento dei tributi locali  consentiti dalla Legge al fine di far valere il riconoscimento di eventuali crediti vantati e accertati nei confronti di ogni contribuente; 

CONSIDERATO il forte periodo di depressione economica e la necessità di moltissime attività di ripartire all’aperto con l’arrivo della zona gialla con le necessarie autorizzazioni fondamentali all’esercizio della proprie imprese; 

RITENUTO che in alcune sue parti la Deliberazione di Consiglio Comunale atto n.22 del 31-03-2021 nella straordinarietà del contesto economico rischierebbe di non far ripartire molteplici attività economiche in quanto non in grado di sostenere “al momento” alcun costo di gestione diretto e indiretto; 

RILEVATA la difficoltà organizzativa e il coordinamento degli Uffici preposti nel predisporre contestualmente eventuali estratti debitori dei contribuenti, richieste di rateizzazioni e il conseguenziale rilascio delle licenze richieste 

SI PROPONE 

Con relativa convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale: 

La modifica del “Regolamento per la disciplina e l’attuazione del requisito della regolarità tributaria locale ai sensi dell’art.15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n.58”  

  • Con la modifica dell’art.8  comma 1 che viene così riscritto. “ Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2021” 
  • Con la sostituzione  all’art.8 comma 2 del periodo al rigo uno “entro trenta giorni dall’approvazione” con “entro trenta giorni dall’entrata in vigore”; 

Mazara del Vallo, lì 07-05-2021 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

                                                                                                                            Giorgio Randazzo 

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