Si possono pagare i propri debiti a saldo e stralcio anche senza il consenso dei creditori? Sì, si può e con l’autorizzazione del Tribunale.
La possibilità si basa sulla legge 3/2012 che, però, è rimasta sulla carta e non è stata fin ora sfruttata adeguatamente sia perché poco conosciuta, sia perché farraginosa e poco chiara.
Ora che la situazione debitoria dei cittadini è diventata sempre più pesante a causa del COVID-19, il legislatore ha cercato, a fine 2020 di semplificare tale legge e di renderla di più agevole e chiara applicazione. Vediamo, quali sono, in sintesi, i chiarimenti e le novità apportate dalla legge n.176 approvata il 18 dicembre 2020, che riguardano i “consumatori” ossia le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale (la legge stabilisce altre norme per gli imprenditori non fallibili, gli artigiani, i liberi professionisti e per la liquidazione del patrimonio).
I “consumatori” che si trovano in uno stato di sovraindebitamento possono presentare al Tribunale, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista, un piano per la ristrutturazione e il soddisfacimento dei propri debiti. Il giudice, verificate le condizioni soggettive ed oggettive per l’ammissibilità della proposta e l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa l’udienza per la comparizione del debitore e dei creditori e può sospendere la prosecuzione delle procedure esecutive che possono pregiudicare la fattibilità del piano. In tale udienza i creditori possono contestare il piano ma il giudice può ugualmente omologare il piano se è escluso che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche mediante il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e se verifica la fattibilità del piano. Inoltre il giudice deve accertare l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale degli eventuali crediti impignorabili (ossia quelli riguardano sussidi di grazia o di sostentamento, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, ed ancora, anche se in modo parziale, le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) e il pagamento dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni del debitore.
L’omologazione del piano comporta che esso diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del piano, i quali non possono più aggredire i beni del debitore.
Il piano può essere presentato dai membri, conviventi, della stessa famiglia quando il sovraindebitamento ha origine comune. Può essere pure presentato dal debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto l’obbligo di pagamento del debito nel caso in cui gli sopravvengano, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione del giudice, utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% dei crediti.
Avv. Camilla Alabiso