La legge di conversione del cd. Decreto Legge Cura Italia ha introdotto due importanti novità per venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie causate, o comunque aggravate, dall’emergenza Covid -19.
Innanzitutto, ha disposto la sospensione delle procedure esecutive per ilpignoramento dell’abitazione principale del debitoredal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge) fino al 30 ottobre 2020.
Secondo le indicazioni operative fornite con decreto del Tribunale di Marsala (sostanzialmente corrispondenti a quelle adottate presso altri Tribunali): la sospensione opera per legge e non dipende da un provvedimento del giudice che, se del caso, può limitarsi a darne atto; il debitore può presentare apposita istanza di sospensione, ma spetta all’ausiliario del giudice (perito, custode o professionista delegato alla vendita) segnalare che la procedura ha ad oggetto la dimora principale (ossia abituale) del debitore e dei suoi congiunti, a prescindere dalla loro formale residenza anagrafica: si deve trattare, cioè, dell’immobile dove il debitore, ed eventualmente i suoi congiunti, abitano in maniera stabile, effettiva e durevole. A questo punto, il giudice, se ritiene che ci sono i presupposti, da atto che l’esecuzione è soggetta a sospensione e, per la continuazione della procedura,può: o fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020, oppure, se era già in corso attività esecutiva che non necessitava di udienza (ad es. stima immobile, vendita, trasferimento immobile aggiudicato), può stabilire che tale attività riprenda dopo il periodo di sospensione, quindi dal 31 ottobre 2020.
Se, nel frattempo, era stata già disposta la sospensione della procedura esecutiva per altro motivo(ad es. accordo tra le parti su un piano di rientro del debito), essa non si cumula con quella prevista dalla normativa emergenziale; tuttavia, se la sospensione disposta per altra causa viene meno prima del 30 ottobre 2020, fino a questa ultima data opererà la sospensione in commento.
Altra misura anti crisi prevista dalla legge di conversione del cd. Decreto Legge Cura Italia è l’estensione fino all’1 settembre 2020 della sospensione degli sfratti, in precedenza disposta fino al 30 giugno 2020. Si tratta di una iniziativa dalla portata molto ampia, finora mai assunta: la sospensione, infatti, ha ad oggetto l’esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile, sia ad uso abitativo che non.
Inoltre, essa trova applicazione, come mai era accaduto nel passato, anche nel caso degli sfratti per morosità.E’ questo un aspetto sicuramente delicato perché, di fatto, in questo modo si pone in capo al proprietario dell’immobile – che ha ottenuto dal giudice il provvedimento di rilascio, ma non lo può mettere in esecuzione- tutto il sacrificio economico derivante dalle difficoltà legate alla situazione di pandemia.
In ogni caso, poiché la sospensione riguarda espressamente “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio”, essa non impedisce al proprietario di immobili locati di promuovere nuove procedure di sfratto, fermo restando che, ovviamente, egli potrà mettere in esecuzione l’eventuale provvedimento giudiziale ottenuto solo dall’1 settembre 2020.
Data l’ampiezza della disposizione, essa si applica anche agli immobili destinati a locazione ad uso foresteria o a locazione turistica. Infine, anche questa sospensione opera in via automatica, senza quindi necessità di apposita istanza da parte dell’inquilino.
Avv. Camilla Alabiso