sabato, Novembre 23, 2024
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Marsala e la posidonia. I dubbi aumentano nel silenzio del sindaco

La questione relativa all’appalto per lo smaltimento della posidonia spiaggiata presenta alcuni aspetti perlomeno inspiegabili oltre al fatto che non c’è ancora alcuna presa di posizione dell’Amministrazione che riguardi il comportamento del funzionario comunale che ha deliberatamente, per sua stessa ammissione, non ottemperato all’Ordinanza 91 del 3 Luglio 2014 che disponeva “per motivi di igiene pubblica”, l’ammasso della posidonia spiaggiata e secca in una precisa area lungo la costa sud di Marsala, sufficientemente lontana dai lidi e dalle spiagge libere.
Abbiamo avuto accesso alla documentazione ma in realtà non abbiamo potuto verificare nulla stante il fatto che ci sono stati consegnati quattro faldoni con circa un migliaio di fogli archiviati in modo casuale.
Cercare un documento è risultato impossibile ma abbiamo potuto notare che anche sotto l’aspetto registrazione dei documenti, qualcosa non quadra.
Infatti, abbiamo potuto constatare che un verbale importante non era protocollato.
Secondo il funzionario responsabile, ing. Stefano Pipitone, un verbale interno non va protocollato.
Strano, da quanto sappiamo ogni documento che riguarda una pratica, specie una procedura di gara, deve avere un protocollo sequenziale annuale.
Questo almeno è quanto ci risulta dalle norme degli enti pubblici, enti locali compresi.
La legge, la n. 445/2000 prescrive che non vanno registrati e/o protocollati “solo” gli atti interni preparatori, ma un verbale non è un atto preparatorio ma un atto probatorio e in quanto tale deve essere protocollato in un apposito registro dei verbali.
Ritornando all’ordinanza, va ricordato, che è stata firmata dal Sindaco Giulia Adamo, per seri motivi di sanità pubblica e quindi, secondo le disposizioni di legge in materia, doveva essere ottemperata senza indugio sia dalla Società a cui è stato affidato l’appalto, ovvero, come indicato nell’Ordinanza stessa, dalla Società Ecological Service di Marsala.
Era dovere del funzionario responsabile del procedimento rispettarla e farla rispettare dalla società appaltatrice del servizio, ma inspiegabilmente, ha deciso di non rispettarla e di non farla rispettare perché a suo parere, illegittima.
Secondo il pensiero di qualche dirigente/funzionario del Comune che non intende rivelarsi, l’Ordinanza poteva non essere rispettata perché, a loro dire, questa era carente dell’autorizzazione della Regione Siciliana.
Tesi questa che non è sostenibile in quanto l’atto firmato dal Sindaco Adamo aveva carattere d’urgenza e per seri motivi di igiene e sanità pubblica e pertanto, l’Ordinanza non aveva la necessità di alcuna preventiva autorizzazione di autorità regionali o statali.
Questo è quanto dispone la legge. Decreto Lgs 152/2006 . ART. 191
“(ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.”
E che si trattasse di motivi contingibili e urgenza sono chiaramente indicati nell’ordinanza per cui funzionari e società avevano l’obbligo di rispetto immediato perché si trattava di un provvedimento legalmente emesso dall’autorità per perseguire pubblici interessi.
Va da se che quanto è successo va chiarito dall’Amministrazione perché appare grave quanto è successo e sarebbe ancora più grave se oggi il Sindaco non intervenisse perché «In tema di inosservanza dei precetti di un’ordinanza sindacale in materia d’igiene, ai fini della configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. occorre che la violazione sia relativa a “provvedimenti contingibili ed urgenti” adottati dall’autorità locale in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica normativa al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.”
Ed allora, oggi, che la cosa è nota, non ci si può voltare dall’altra parte, quanto è successo appare grave.
Oltre a ciò sarebbe importante che l’Amministrazione chiarisse alla cittadinanza come mai si continua a sperperare soldi pubblici quando la posidonia spiaggiata può dare addirittura utile perché non si tratta di rifiuti speciale ma rifiuto non urbano compostabile.
Il decreto n. 22 del 1997, aggiornato con il decreto152/2006, all’articolo 7 dove parla di classificazione, sancisce che non è un rifiuto! Anche in una risoluzione del novembre 1999 del Ministero delle Finanze (TARSU – alghe giacenti sulla spiaggia) si trova che le “alghe” sono rifiuti urbani esterni e i costi di smaltimento sono a carico dei singoli utenti (concessionari). Con il decreto del 22 gennaio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ammette le alghe e le piante marine tra le matrici che compongono gli scarti compostabili (previa separazione dalla sabbia) in proporzione non superiore al 20% della miscela iniziale.
La Regione siciliana con la circolare relativa alla gestione dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e gli accumuli di posidonia spiaggiata, con circolare 35792 – 8 maggio 2009, ha dato precise indicazioni agli enti locali sulla raccolta dei rifiuti sui litorali.
La circolare innova le normative nazionali e indica le modalità di utilizzo delle biomasse per interventi di recupero ambientale e costiero, riutilizzo delle biomasse, ricostruzione paesaggistica o compost per l’agricoltura.
Insomma, a differenza di quanto dispone il Settore SPL che fa diventare la posidonia spiaggiata una spesa per il Comune, le norme indicano chiaramente come farla diventare una risorsa.
Ed allora c’è da chiedersi come mai il SPL e l’Amministrazione sperperano denaro pubblico?
Per quanto riguarda invece lo sviluppo della situazione esposta e dell’azione (inazione) del funzionario responsabile che non ha ottemperato ad una ordinanza del sindaco, è chiaro che l’amministrazione deve dare delle risposte precise perché sarebbe intollerabile che l’autorità del sindaco possa essere messa in discussione da un funzionario.

Michele Santoro

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